Studio Tondo – dottori commercialisti in Lecce
Ordinanza Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 – riapertura attività
Art. 1
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case;
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A tal fine sono prorogati gli effetti dell’art.7 dell’ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020, limitatamente alle prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella regione, al di fuori delle succitate ipotesi previste dalla norma, per rientrare in Puglia nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente;
È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È fatto obbligo di osservare le prescrizioni contenute nell’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.
A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
– commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;
– servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
– servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
– attività ricettive alberghiere;
– strutture ricettive all’aria aperta;
– campeggi e zoo.
Art. 2
A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
– stabilimenti balneari;
– musei, archivi e biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali;
– attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione attività di sauna, bagnoturco, bagno di vapore e vasca idromassaggio. Dal 18 maggio 2020 e sino al 25 maggio sono prorogati gli effetti dell’art.3 dell’ordinanza n. 221 del 6 maggio 2020.
Art. 3
1. Gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi di cui all’art. 1 e 2 nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.
2. Le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo.
3. Le Amministrazioni comunali possono consentire l’utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.
Art. 4
Le misure contenute nelle precedenti ordinanze del presidente della Giunta regionale n. 226 (servizi alla persona), n. 234 (tatuaggi e piercing, centri per il benessere fisico), n. 235 (mercati su aree pubbliche) nonché le circolari esplicative emanate dalla RegionePuglia, si intendono assorbite e, pertanto, per i relativi ambiti di attività si applicano le misure della presente ordinanza.
Art. 5
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Omissis …..
Dr. Pierdamiano Tondo – commercialista in Lecce
Scrivi un commento